Statuto
CAPO I - Costituzione - Sede - Durata - Oggetto
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita la Sezione Alto Adige e Trentino dell'ANCREL-Club dei Revisori (associazione nazionale certificatori revisori enti locali). Essa ha sede a Bolzano, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione tutela gli interessi generali dei propri iscritti residenti nella Regione Trentino Alto Adige, ed ha lo scopo:
- di promuovere qualunque iniziativa a favore dei revisori contabili ed in particolare di incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale, dei propri iscritti;
- di certificare nei casi previsti, il credito formativo dei propri iscritti per meglio tutelare la qualità dell'attività professionale a garanzia della collettività;
- di contribuire, attraverso proposte, studi, progetti, conferenze, seminari alla più ampia e tempestiva attuazione delle norme vigenti che regolano il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche locali;
- di svolgere la propria azione verso Organi e rappresentanze politiche e amministrative della Regione TAA, delle Provincie di Bolzano e di Trento, dei Comuni e degli Enti Locali, nonché della Corte dei Conti e di collaborare con essi nella formazione di nuove forme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei Revisori contabili;
- di intervenire affinchè le azioni e gli indirizzi dei revisori siano ispirate ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- di promuovere e diffondere periodici, riviste e studi della categoria anche in formato multimediale;
- di predisporre e diffondere norme di comportamento e principi tesi a migliorare e ad elevare professionalmente l'attività dei Revisori rendendola omogenea ed unitaria a principi generali oggettivi;
- di costituire un network informatico che renda possibile e sviluppi l'interazione tra gli Associati;
- di assumere la rappresentanza degli Associati nei rapporti con gli Organi dello Stato, della Regione TAA, delle Provincie di Bolzano e di Trento, degli Ordini e dei Collegi Professionali, delle Associazioni sindacali e di categoria.
CAPO II - Associati
Art. 3 - Associati
Possono esser Associati dell'Associazione i Dottori Commercialisti, i Ragionieri ed i Revisori contabili, iscritti nei rispettivi albi e ruoli, residenti o con attività professionale svolta prevalentemente nella Regione Trentino Alto Adige.
Art. 4 - Ammissione
La domanda di ammissione va presentata alla Presidenza della Sezione o alla Segreteria generale.
La domanda comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'ANCREL e l'impegno ad osservare lo Statuto e il Codice etico, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente prese dagli organi Associativi.
Con l'ammissione, l'Associato autorizza automaticamente la diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica.
L'ammissione dell'associato si intende a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
Art. 5 - Quote Associative
L'accoglimento della domanda comporta per il nuovo associato il pagamento della quota di adesione che concorre a formare il fondo comune. La quota di adesione viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio. La quota Associativa è a cadenza annuale e deve essere corrisposta entro i termini e le modalità stabilite dal Consiglio.
Art. 6 - Scioglimento del rapporto
Lo scioglimento del rapporto Associativo nei confronti dei singoli Associati può verificarsi per recesso, esclusione, causa di morte. L'associato che cessa di far parte dell'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate né alla divisione del fondo comune.
Art. 7 - Recesso
La domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio della Sezione entro il 30 Novembre di ogni anno; trascorso detto termine l'Associato è obbligato a corrispondere la quota annuale per l'intera annualità successiva.
Art. 8 - Esclusione
L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:
- non osservi le disposizioni dell'atto costituivo, dello statuto, del codice etico e dei regolamenti;
- in nome dell'associazione, esprima posizioni in contrasto con le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- sia intervenuta cancellazione dall'Albo o Ruolo di appartenenza; in tale ipotesi spetta all'Associato l'onere di comunicare l'avvenuta cancellazione dal suddetto registro nel termine di 30 giorni dalla cancellazione;
- risulti moroso nei versamenti.
CAPO III - Organi della sezione
Art. 9 - Sono organi della Sezione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore unico dei conti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Associati.
Inoltre, con discrezionalità dell'Assemblea degli Associati, possono essere ogni tempo attribuite determinate funzioni ai seguenti Organi facoltativi:
- il Tesoriere o Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato scientifico o Commissione Studi.
Inoltre, con discrezionalità del Consiglio Direttivo, possono essere nominati:
- il Comitato esecutivo;
- uno o più Consiglieri con specifiche deleghe.
Sono eleggibili tutti gli Associati ed è ammesso il cumulo delle cariche con esclusione di quella di Revisore dell'Associazione o di Membro del Collegio dei revisori. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo non oneroso, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, quando deliberato o ratificato dal Consiglio direttivo.
Art. 10 - Assemblea degli Associati
L'Assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti in regola con il pagamento della quota Associativa. All'Assemblea partecipano i singoli Associati, ognuno dei quali può rappresentare con delega scritta, fino ad un massimo di sette altri iscritti.
L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per discutere la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta e per l'esame e l'approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax, e-mail o altro a ciascun Associato almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano:
- il Collegio dei Revisori o il Revisore unico dei conti;
- almeno 1/10 degli Associati;
- la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.
L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti rappresentati. L'Assemblea è preseduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, il quale nominerà un Segretario. L'Assemblea, occorrendo, nominerà anche gli scrutatori determinandone il numero.
E' compito dell'Assemblea:
- determinare le linee generali di azione dell'associazione;
- approvare la relazione del Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo;
- fissare i contributi a carico degli Associati su proposta del Consiglio direttivo;
- eleggere il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- modificare lo Statuto e mettere in liquidazione l'Associazione: in tali casi è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- approvare e modificare il regolamento per il credito formativo.
Art. 11 - Elezione degli organi istituzionali
Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico, il Collegio dei Revisori o revisore unico dei conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti secondo modalità stabilite dall'Assemblea stessa.
Risulteranno eletti i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
Le votazioni dovranno essere immediatamente seguite dallo scrutinio dei voti e dalla proclamazione degli eletti.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un massimo di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio ed elegge a maggioranza dei componenti, il Segretario Generale o Tesoriere, il Comitato esecutivo ed uno o più consiglieri con specifiche deleghe.
Il Consiglio direttivo dichiara decaduto il Consigliere che si sia assentato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri cessano altresì dalla carica per dimissioni ovvero qualora perdano la qualità di Associati ai sensi dell'articolo 8. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dei precedenti commi, la sostituzione avverrà alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, dal primo dei non eletti dall'Assemblea e così di seguito.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
I Consiglieri eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il mandato, scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.
Il Consiglio Direttivo, salvo le competenze riconosciute e riservate all'Assemblea dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione per quanto attiene alle materie ad esso riservate ed in particolare:- promuove l'attività dell'Associazione sull'intero territorio in cui opera;
- delibera l'ammontare delle quote annuali nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento interno;
- propone il contributo annuale dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto, entro il mese di maggio da presentare all'Assemblea per l'approvazione, unitamente al parere e alla relazione del Collegio dei Revisori o Revisore unico dei conti;
- decide sulla modalità e sulla periodicità delle riunioni;
- nomina i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina il Coordinatore del Comitato Esecutivo;
- approva il Regolamento che disciplina le modalità interne di funzionamento dell'Associazione;
- esegue le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- dichiara decaduti i componenti degli Organi Istituzionali nei casi previsti dal presente statuto;
- istituisce Commissioni, operative e di studio stabilendone le funzioni, e ne nomina i Commissari conferendo loro incarichi speciali e delegando poteri;
- decide sulle iniziative proposte dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e/o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori o Revisore unico dei conti.
La convocazione dovrà essere fatta con lettera, fax, e-mail o altro e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo (tutto il territorio nazionale), il giorno e l'ora di inizio della riunione e dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il Consiglio direttivo, potrà essere convocato per telegramma, fax, e-mail almeno tre giorni prima.
Per la validità delle riunioni alle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto di colui che la presiede.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori o Revisore unico dei conti, i quali possono partecipare alle deliberazioni con parere non vincolante.
Delle riunioni e delle relative delibere dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario o Tesoriere o in mancanza da un Segretario verbalizzante appositamente nominato.
Art. 13 - Il Presidente - il Vice Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e di Statuto. Rappresenta in giudizio l'Associazione in ogni ordine e grado di giurisdizione. Egli convoca l'Assemblea , il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne presiede le riunioni e partecipa alle votazioni. In caso di assenza, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Il Presidente viene nominato dall'Assemblea. L'elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione ed in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre esercizi ed il suo mandato è rinnovabile.
In caso di impedimento del Presidente, tutte le funzioni sopra indicate sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di nomina del Tesoriere o Segretario Generale, le funzioni amministrativo-contabili e i poteri di firma possono essere estesi a questi.
Art. 14 - Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo viene facoltativamente eletto in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e dura in carica per lo stesso periodo.
Il Comitato Esecutivo:
- applica le direttive del Consiglio Direttivo;
- predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre al controllo del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno uno dei suoi Componenti lo richiedano. La convocazione avviene per lettera, fax, e-mail o altro e deve essere inviata cinque giorni prima dell'adunanza.
Art. 15 - Il Comitato Scientifico o Commissione Studi
Il Comitato Scientifico o Commissione Studi, che dura in carica tre esercizi, si compone di membri nominati dall'Assemblea degli Associati. Esso promuove gli indirizzi dell'Associazione e valuta la coerenza degli stessi con l'interesse della collettività e con l'utilità pubblica. In particolare il Comitato Scientifico o Commissione Studi, valuta se le azioni dell'Associazione contribuiscono a rafforzare il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini ed assicurano la più ampia trasparenza dei risultati ottenuti.
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei conti
Il Collegio dei Revisori o Revisore unico dei conti, provvede al controllo amministrativo. Quest'organo esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e formula la relazione al rendiconto consuntivo. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scelgono al loro interno il Presidente (nel caso di Collegio dei Revisori) il quale convoca le riunioni del Collegio. Il Collegio o Revisore unico dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, quando nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di decidere sui ricorsi degli Associati contro le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo per presunte violazioni dello statuto, nella forma dell'arbitrato irritale. Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inoppugnabile e inappellabile entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la Presidenza o la Segreteria Generale. I Probiviri sono tenuti all'osservanza del segreto istruttorio.
CAPO IV - Gestione economica
Art. 18 - Autonomia economico-finanziaria
Il Patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote degli Associati, da tutti i contributi, proventi, mezzi, beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati. Per il raggiungimento degli scopi sociali e per quanto sarà ritenuto utile per un loro migliore conseguimento, l'Associazione, e per essa il suo Consiglio Direttivo, si avvale:
- di parte delle quote Associative;
- di contributi, proventi di Enti Pubblici e Privati, di Imprese, dello Stato, di Organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- di mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, organizzazioni di convegni, e quant'altro realizzato per conto di terzi, di istituzioni, pubbliche o private.
L'ANCREL Alto Adige - Südtirol, è una sezione provinciale dotata di autonomia economico-finanziaria propria e provvede al proprio funzionamento ed alle spese di gestione, entro il limite del pareggio economico finanziario, con parte delle quote dei propri Associati. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il Bilancio Consuntivo d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 19 - Modifiche statuarie
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea degli Associati con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Art. 20 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati e con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i 2/3 dei presenti. Fino allo scioglimento dell'Associazione gli Associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale. Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre all'Assemblea degli Associati lo scioglimento della stessa. La delibera prevederà anche la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'Associazione. Il relativo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPO V - Norme varie
Art. 21 - Deroghe allo Statuto
Il Presidente o i singoli Delegati del Consiglio Direttivo, in casi eccezionali e motivati, hanno il potere di derogare a quanto previsto dal presente Statuto, tutte le volte che lo reputi necessario per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione. Tali deroghe, che devono in ogni modo avere vincoli ben definiti, dovranno essere approvate o derogate a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
Art. 22 - Disposizioni finali e di rimando
Per quanto non previsto nel presente statuto, si farà espresso richiamo allo Statuto nazionale e alle disposizioni di legge in materia.
Documenti ufficiali
Come diventare un associato ANCREL - Sezione Alto Adige e Trentino
Possono associarsi i Dottori Commercialisti, i Ragionieri e i Revisori contabili residenti o con attività professionale svolta prevalentemente nella regione Trentino Alto Adige.
© 2013 ANCREL - Club dei Revisori - Sezione Alto Adige e Trentino | C.F. 94046200211